L’inquilino è moroso non solo quando non paga l’affitto, ma anche quando non corrisponde l’importo dovuto al locatore che ha mantenuto le utenze intestate a sé stesso. In questo caso, il proprietario dell’immobile può sospendere i servizi?
Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto prendere come riferimento l’articolo 1575 del Codice civile, “Obbligazioni principali del locatore”.
Vediamo tutto quello che è necessario sapere.
Sospendere i servizi per morosità dell’inquilino: una pratica legittima?
L’approfondimento del tema è arrivato con “Il quesito del Lunedì” del Sole 24 Ore.
In esame il caso di un contribuente che ha concesso in locazione il suo appartamento, lasciando le utenze di luce, gas e acqua intestate a sé stesso e specificando nel contratto di locazione che il conduttore avrebbe rimborsato al locatore l’importo delle bollette entro la loro scadenza.
A fronte della morosità del conduttore, il locatore ha iniziato l’iter per lo sfratto, ma chiede se “perdurando la morosità del conduttore, il locatore può legittimamente sospendere i pagamenti delle bollette, in modo tale che le società erogatrici dei servizi cessino le forniture e il moroso rimanga senza luce, gas, riscaldamento e acqua” e se “è obbligato a pagare le bollette fino a quando l’immobile verrà rilasciato a seguito dell’esecuzione dello sfratto da parte dell’ufficiale giudiziario”.
Nel fornire la sua risposta, l’esperto del Sole 24 Ore ha chiarito che “il locatore non è legittimato a sospendere i servizi in caso di morosità dell’inquilino, neanche se fosse a sua volta in difficoltà economica a causa degli inadempimenti di costui”. L’articolo 1575 del Codice civile stabilisce infatti che “il locatore deve: consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; mantenerla in stato da servire all’uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione”.
Il locatore, dunque, non è legittimato a sospendere i servizi o i pagamenti necessari all’erogazione dei servizi, anche se l’inquilino non paga i canoni.
Rischi e Conseguenze: le implicazioni legali per il locatore
Nel caso in cui sospendesse i servizi e non fosse ancora intervenuta la convalida di sfratto, il locatore rischierebbe l’eccezione di inadempimento, ex articolo 1460 del Codice civile, da parte del conduttore.
Ma anche dopo la convalida di sfratto, se il locatore sospendesse i servizi “rischierebbe un’azione di danni da parte dell’inquilino per il disagio causato dall’improvvisa sospensione”.
E questo anche senza considerare la fattispecie di reato ex articolo 392 del Codice penale, secondo il quale “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516”.