L’illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 nella parte in cui per considerare un immobile “abitazione principale” era richiesta la residenza anagrafica e la dimora abituale non solo del proprietario ma anche del suo nucleo familiare, ha importanti conseguenze retroattive in quanto le decisioni dei “giudici delle leggi” pur producendo il loro effetto dal giorno successivo della pubblicazione, devono essere applicate anche nei giudizi in corso.
Una delle prime sentenze che hanno recepito la decisione della Corte Costituzionale è l’ordinanza 2747/2023 della Cassazione che ha confermato che il requisito dell’abitazione principale sussiste anche se i due coniugi risiedono ed hanno dimora abituale ciascuno nel proprio immobile.
La prova della “Dimora abituale”
Mentre la residenza anagrafica del contribuente che presenta l’istanza di rimborso è facilmente accertabile, più delicata è la prova della “dimora abituale” che potrà essere supportata allegando contratti/fatture relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, connessione o di ogni altro servizio “ripetitivo” quale ad esempio l’abbonamento ad una rivista.
La strada per la presentazione di istanze di rimborso per somme versate a titolo di IMU e non dovute in base alla incostituzionalità della norma abrogata deve però essere intrapresa “entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione” così come previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1 comma 164 della l. 296/2006.
Tali criteri, chiaramente alternativi, ci inducono a considerare, seguendo l’opinione maggioritaria, quale momento da cui far decorrere il termine di cinque anni per presentare l’istanza di rimborso la data del versamento: quanto versato in precedenza e non già oggetto di giudizio perché l’avviso di accertamento non è stato impugnato, diventando così definitivo o, se impugnato, la sentenza di rigetto sia passata in giudicato, deve considerarsi irrimediabilmente incamerato dalle casse comunali.