Mantenere il proprio patrimonio immobiliare in ottime condizioni è una responsabilità fondamentale per ogni piccolo proprietario e, in questo contesto, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) assume un ruolo cruciale.
Oggi, esploriamo insieme il momento in cui è obbligatorio aprire la pratica CILA, tenendo conto delle nuove normative che regolamentano i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La nuova disciplina: titoli edilizi e CILA
Con il decreto legislativo n. 222/2016, la disciplina degli interventi edilizi ha subito un profondo riordino, definendo chiaramente le diverse categorie di attività edilizia e i relativi titoli abilitativi. Questo riordino è essenziale per comprendere quando è necessario presentare la CILA.
- Attività edilizia ” Libera”: per interventi senza alcun titolo abilitativo e senza specifica comunicazione al Comune come definite dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 nonché dal glossario dell’edilizia libera.
- CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata): per le opere di manutenzione straordinaria “leggera”.
- SCIA (segnalazione certificata inizio attività): per i lavori di manutenzione straordinaria “pesante”, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione leggera.
- Permesso di costruire: per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione come definito dall’art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia.
- SCIA in alternativa al permesso di costruire: per le attività previste all’art. 23 del D.P.R. 380/2001.
Quando la CILA è obbligatoria?
La CILA è necessaria quando si intraprendono lavori che non rientrano nella fattispecie del permesso costruire, “super SCIA” o “SCIA”. ma necessitano della verifica del rispetto di standard normativi o altre normative del settore.
Lavori senza CILA: focus su manutenzione ordinaria e sicurezza
È importante ricordare che gli interventi di manutenzione ordinaria, come ad esempio la messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici, la prevenzione di atti illeciti, e la prevenzione degli infortuni domestici possono essere eseguiti senza la presentazione di una CILA ma si consiglia di valutare se debbano applicarsi altre normative di settore come, ad esempio, il DM 37/2008 per gli interventi sugli impianti e il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei cantieri.
Documenti chiave da tenere presenti
Infine, per una guida completa, consigliamo di consultare il decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il “Glossario Unico” delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.
Inoltre, la Tabella “A” allegata al decreto legislativo n. 222/2016 fornisce indicazioni sulla procedura e il titolo edilizio necessario.
In conclusione, la corretta comprensione della disciplina edilizia e dei momenti chiave per presentare la CILA è essenziale per ogni piccolo proprietario immobiliare per evitare di intraprendere attività sul proprio immobile senza le necessarie abilitazioni.
Restate con UPPI per ulteriori aggiornamenti e tanti consigli utili!
Complimenti all’autore per aver chiarito in modo semplice e diretto il processo e i requisiti per la presentazione della CILA per i lavori edilizi, un argomento apparentemente semplice,. Ma decisamente complesso e di grande rilevanza. Complimenti.