Spesso partecipando ad un’assemblea di condominio abbiamo deliberato o meno su un determinato punto all’ordine del giorno perché non è stato raggiunto il requisito della “doppia maggioranza”.
Infatti nella vita condominiale devono essere soddisfatti contemporaneamente due requisiti: la maggioranza “delle teste” e quella “dei millesimi” secondo quanto previsto dalla legge sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.
Nonostante la legge 220/2012 abbia riformato profondamente l’istituto condominiale, il principio della doppia maggioranza continua ad esercitare i suoi effetti così come indicato dalla sentenza 16338/2020 della Cassazione che conferma la sola annullabilità di una decisione presa a maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge, confermando quindi il criterio previsto dall’articolo 1136 e seguenti del Codice Civile, in linea con l’orientamento prevalente del mondo giuridico.