Le agevolazioni “prima casa” sono un importante strumento per favorire l’accesso all’abitazione principale, ma è fondamentale comprendere i dettagli e rispettare i requisiti per evitare contestazioni fiscali.
Chi vuole accedere a ogni forma di esenzione o agevolazione deve provare, in caso di contestazione da parte del Fisco, i presupposti che legittimano il beneficio richiesto.
Recentemente, la Cassazione ha emesso un’ordinanza (n. 26880/2023) che richiama l’attenzione su aspetti cruciali, tra cui la definizione della superficie utile e la corretta destinazione degli ambienti.
Vediamo insieme come va interpretata la normativa e quali sono gli oneri del contribuente.
Superficie utile e limiti dimensionali
Gli sconti “prima casa” sono esclusi per le abitazioni di lusso e la metratura della superficie utile è un parametro essenziale. Secondo la disciplina precedente, la superficie utile includeva ogni spazio escluso balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto.
Una recente sentenza della Cassazione invece (n. 26880/2023) sottolinea invece come la superficie utile vada determinata considerando l’utilizzabilità degli ambienti, indipendentemente dalla loro effettiva abitabilità.
La contestazione del fisco e la prova del contribuente
In caso di contestazione da parte del Fisco, è responsabilità del contribuente dimostrare i presupposti che giustificano le agevolazioni richieste.
La Cassazione infatti ha chiarito che è solo il contribuente a dover fornire la prova della destinazione specifica degli ambienti eventualmente esclusi dal calcolo, seguendo le regole sulla suddivisione dell’onere della prova.
Dopo aver affrontato un caso in cui l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di liquidazione, la Corte ha stabilito infatti che la Commissione aveva erroneamente onerato l’Agenzia delle Entrate di provare il rispetto delle norme, senza richiedere al contribuente di dimostrare la destinazione effettiva degli ambienti esclusi.
Destinazione effettiva e applicazione dell’agevolazione
È importante sottolineare inoltre che, per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, la destinazione effettiva del bene ceduto, non il tipo di accatastamento, è effettivamente cruciale. La Cassazione ha sottolineato che, per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 4%, è necessario che permanga l’originaria destinazione, indipendentemente dalle modifiche al tipo di accatastamento.
La recente decisione della Cassazione offre importanti indicazioni sulla corretta interpretazione delle agevolazioni “prima casa.” I contribuenti devono essere consapevoli dei dettagli riguardanti la superficie utile e la destinazione degli ambienti per evitare contestazioni fiscali. La corretta documentazione e la prova della destinazione effettiva sono elementi chiave per garantire il godimento degli sconti fiscali previsti.