Per la registrazione del comodato esiste un’espressa previsione normativa (art. 5 co. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico dell’Imposta di Registro), che, se in forma scritta, ne prevede la registrazione in termine fisso, con imposta di € 200,00, entro 20 giorni dalla data di redazione.
Al contempo, l’articolo 3 co. 1 del DPR 131/86, che elenca i contratti redatti verbalmente che devono essere sottoposti a registrazione, non contempla il comodato, che, pertanto, non è soggetto a tale obbligo (sia con riguardo a beni mobili che immobili), tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (art. 22).
Quando e come richiederlo
A differenza delle locazioni e degli affitti, le cui risoluzioni sono disciplinate dall’articolo 17 del suddetto DPR, per le chiusure di comodato l’unico articolo al quale si può far riferimento è il 28 del TUR, il quale disciplina la risoluzione di un contratto e, in sostanza, distingue a seconda che la risoluzione comporti o meno attribuzioni patrimoniali (imposta fissa o 3%).
Infine, per quanto riguarda il comodato immobiliare, anche quando fosse stato stipulato per iscritto non c’è obbligo di legge di redigere per iscritto anche l’eventuale risoluzione.
Sembra dunque di poter ricondurre la risoluzione del comodato alla specifica necessità delle parti.
Normalmente, sarà sufficiente la riconsegna del bene (con eventuale preventiva richiesta senza particolari motivazioni, a differenza delle locazioni) ed il relativo verbale (si consiglia una PEC od un plico raccomandato, al fine di avere data certa).
Se le parti, viceversa, decidono di formalizzare la risoluzione in forma scritta, questa dovrà essere registrata in termine fisso e verrà tassata in base al citato art. 28 (registrazione entro 20 giorni dalla data di stipula; presentazione all’Ufficio di almeno due esemplari dell’atto, entrambi soggetti ad imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe scritte; € 200,00 da versare con modello F24 ordinario, codice tributo 1550 quale imposta di registro; modello 69 per la richiesta di registrazione).
Il problema applicativo
Dal punto di vista applicativo, resta da segnalare che il programma con cui vengono registrati i comodati (o semplicemente i dati acquisiti sulla base del modello 69) da parte degli operatori al desk dell’AdE prevede per tali atti l’inserimento di un’unica data, quella di stipula, non prevedendo un campo di inizio e durata, come per le locazioni, per cui la chiusura si risolverà nella registrazione dell’eventuale atto di risoluzione, senza alcun inserimento nell’atto originario di una data di cessazione.