INCERTEZZE APPLICATIVE DELLA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
Con la pubblicazione in G.U. n. 193 del 19 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge 4 agosto 2022, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
L'articolo 7
Oltre a numerose disposizioni di vario genere, l’articolo 7 introduce una novità per quanto riguarda la previsione normativa in tema di Attestazione dei contratti di locazione a canone concordato prevista dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.
Art. 7. Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato 1. L’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
I dubbi in merito all'applicazione di questa novità legislativa
Questa novità legislativa, che non ha potuto essere modificata e/o chiarita, come richiesto da più parti, per la caduta del Governo, pone diversi dubbi in merito alla sua applicazione soprattutto, ma non solo, per la certezza della regolare fruibilità delle agevolazioni fiscali ad essa collegate.
Infatti, non è chiarito in alcun modo chi debba confermare e certificare che un successivo contratto di locazione ha “il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata” l’originale attestazione, lasciando quindi la porta aperta a successive e pericolose controversie sia con l’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il pacifico godimento dell’opzione per la cedolare secca al 10% sia con gli Uffici Tributi dei vari Comuni per l’agevolazione IMU.
Altro profilo di rischio potrebbe essere costituito dal disinvolto utilizzo dei dati personali del conduttore contenuti nella attestazione allegata al precedente contratto, che si sostanzia nel comunicare al nuovo conduttore, in palese violazione con quanto previsto nel contratto originale e dal GDPR in tema di protezione dei dati personali, nome, cognome, codice fiscale del precedente o dei precedenti conduttori, unitamente all’importo del canone pattuito e tipologia di contratto di locazione usufruita.
Ci vorrà più di qualche chiarimento per orientare con sicurezza il proprietario immobiliare sul da farsi dopo questa novità legislativa dei primi giorni di Agosto che con la “semplificazione” ha poco a che fare.
Il ruolo di UPPI
Per quanto riguarda UPPI, le Attestazioni rilasciate e che rilasceremo da ora in avanti, consentiranno certamente di continuare a fruire delle agevolazioni fiscali per il contratto a cui si riferiscono, mentre tutti i contratti successivi che utilizzeranno una precedente attestazione, potranno essere messi in discussione dall’Agenzia delle Entrate con conseguenze negative di indubbio moltiplicarsi delle controversie relative ai benefici fiscali goduti, grazie all’indeterminatezza del dettato normativo.
Il nostro compito, quale sindacato della piccola proprietà immobiliare, deve essere orientato ad una interpretazione del dettato legislativo improntata alla tutela ed alla massima cautela possibile per i nostri associati.
In assenza di ulteriori chiarimenti interpretativi, aventi la stessa “forza giuridica” del citato articolo 7, non potremo mai sostenere che la vecchia attestazione staccata dal vecchio contratto e attaccata a quello nuovo “molto probabilmente andrà bene”.
Il principio di massima precauzione e cautela, professionalmente doveroso quando si tratta di tutelare gli associati che UPPI Padova assiste da oltre 45 anni, ci spinge a sottolineare l’estrema incertezza dell’ambito di applicazione di questa novità normativa, sottolineando come solo una nuova attestazione, riferita ad un singolo contratto, possa garantire da futuri possibili accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o da parte dell’Ufficio IMU del Comune in cui si trova l’immobile locato.